MISURE SOSTEGNO FINANZIARIO PMI

Misure di sostegno finanziario alle PMI colpite dall’epidemia del COVID-19

Articolo 56 Decreto Cura Italia

L’art. 56 lettera c) del Decreto "CURA ITALIA" (convertito con Legge 24 aprile 2020 n.27) consente alle microimprese, alle piccole e medie imprese, ai liberi professionisti e ai lavoratori autonomi dotati di partita IVA, di richiedere la sospensione del pagamento delle rate (o della sola quota capitale) dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020, con dilazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

L’art. 65 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (cd. DL “Agosto”, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020 n. 126), ha prorogato il termine della moratoria introdotta con l’art. 56 sopra citato, dal 30 settembre 2020 fino al 31 gennaio 2021. Inoltre (ai sensi dell’art. 77), per le sole imprese del comparto turistico, la moratoria è prorogata sino al 31 marzo 2021. 

Il comma 248 art.1 della Legge di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” n. 178, ha ulteriormente prorogato dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 la misura come sopra definita. La proroga opera automaticamente salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).

Infine l’art.16 del Decreto-Legge del 25 Maggio 2021 , n.73 (Sostegni bis), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021, prevede, per le imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, che hanno beneficiato della misura di moratoria straordinaria di cui all’ art. 56 del DL Cura Italia, la possibilità di richiedere la proroga, per i prestiti non rateali, fino al 31 dicembre 2021, del rimborso in linea capitale del prestito. 

Chi può richiedere la sospensione 

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. 
Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo 2020 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA. L'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Possono beneficiare dell’ultima proroga della moratoria solamente le imprese già ammesse.

Misure di sospensione

  • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 17/03/2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31/12/2021;
  • per i prestiti non rateali a scadenza i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, fino al 31/12/2021 alle medesime condizioni;
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento della quota capitale è sospeso sino al 31 dicembre 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è posticipato unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità. A partire dal 1° luglio 2021 il cliente vedrà addebitata la quota interessi corrispondente al piano di ammortamento.

A differenza dei precedenti interventi legislativi, la proroga non opera in automatico, ma è necessaria un’apposita richiesta da parte dell’impresa.

Effetti della sospensione sul piano di ammortamento

Durante il periodo di sospensione il Cliente corrisponde alla Banca rate di soli interessi secondo il piano di ammortamento originario, oltre agli oneri contrattualmente stabiliti, ove previsti. La quota capitale viene sospesa e il cliente ricomincia a pagarla al termine della sospensione, secondo la periodicità stabilita nel contratto originario. Questo determina un conseguente allungamento della durata del mutuo per un periodo pari a quello di sospensione. Durante il periodo di sospensione non sono applicati oneri o costi aggiuntivi rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Come presentare le richieste 

Le richieste vanno presentate dai clienti tramite la sottoscrizione dell'apposito Modulo di richiesta.

Il Modulo di Richiesta può essere inviato alternativamente tramite:

  • consegna diretta in filiale. 
  • PEC con richiesta di proroga, debitamente sottoscritta e scansionata e copia del documento d’identità del sottoscrittore;
  • email ordinaria con richiesta di proroga, debitamente sottoscritta e scansionata e copia del documento d’identità del sottoscrittore.

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